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La legislazione europea in merito alla tutela delle identità culturali

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di P.Vallonchini

La giurisprudenza europea e la libertà religiosa. Il divieto del burqa visto da Strasburgo.


Il burqa offende i valori nazionali della Francia: è la conclusione della commissione di studio, istituita appositamente dal parlamento francese, per compiere un'indagine a tutto campo sul fenomeno. Si è così aperta la strada al divieto del burqua e del niqab nei luoghi pubblici, a sei anni dalla legge che vieta l’uso del velo islamico nelle scuole primarie e secondarie, ma anche quello “ostentato” di tutti gli altri simboli di appartenenza religiosa come la croce o la kippah ebraica. Il dibattito sull’ “identité nationale” aperto da Enric Besson, Ministro “ de l’immigration et de l’identité nationale”, è così tornato a gettare ulteriore benzina sul fuoco dell’ormai annosa disputa sul velo, che ha forti implicazioni sulla percezione dell’Islam e sullo spazio che sta conquistando nella società e nella vita quotidiana, non solo francese, ma europea. In gioco sono una libertà fondamentale, la libertà di opinione nella totalità dello spazio pubblico, l’esigenza di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, il tema dell’immigrazione e della cittadinanza.

Ad oggi le legislazioni nazionali europee sono ancora distanti dall’esprimere una posizione comune sul tema. In Austria, il velo islamico è permesso anche a scuola, e il problema del burqua, velo integrale, ancora non si è posto. È invece dal settembre 2009 all’attenzione del Parlamento belga una proposta di legge del Partito liberale per vietarlo. A Londra, è lasciata alle scuole la possibilità di imporre un determinato abbigliamento. A Madrid, invece, nessuna legge o divieto contro il velo. Anzi, nel 2009 alcune bambine che non erano state accettate in scuole di Gerona e di Ceuta (i cui regolamenti interni vietavano il velo) sono poi state riammesse d’autorità. Tutto ciò mentre ad Amsterdam, il Governo ha annunciato l’intenzione di vietare il burqa nelle scuole, con l’idea di estendere poi il bando anche a ospedali e centri di assistenza medica. In Italia, da mesi giace in parlamento la proposta di legge firmata Santaché, tesa ad imporre il divieto del velo nei luoghi pubblici e nelle scuole dell’obbligo. In Germania, le regole sul velo dipendono dai länder e non dal Governo centrale : finora, sette di essi hanno vietato agli insegnanti delle scuole pubbliche di indossarlo in classe.

A livello europeo, risiede essenzialmente negli articolo 9 e 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali la base giuridica che regola la libertà religiosa, declinata sia in termini di libertà di pensiero e coscienza, sia in termini di libertà d’espressione. Entrambi gli articoli seguono la stessa logica: da una parte esplicitano e dichiarano tali libertà, dall’altra individuano nella pubblica sicurezza, nella protezione dell’ordine, della salute e della morale pubblica, nel rispetto dei diritti e della libertà altrui e nella sicurezza nazionale, i caveat al loro esercizio. Nel corso degli anni, sono state molteplici le aree su cui la Corte Europea dei diritti dell’uomo è stata chiamata a pronunciarsi: dalla nozione stessa di “religione” alla questione del velo, passando per la blasfemia, la censura e il proselitismo.

Affinché possa sussistere un diritto pieno ad esercitare e manifestare la libertà religiosa, si è innanzitutto ritenuto necessario fornire una definizione “minima”di religione. A torto o a ragione, la Corte ha individuato semplicemente nel riconoscimento da parte di terzi il parametro principale per definire una religione tale. Semplicemente ma non semplicisticamente. In effetti, dalla sentenza deriverebbe una delimitazione del concetto di “religione” tale da escludere le sette da tale status. (Corte europea dei diritti dell'uomo, X vs Regno unito, 4/10/'77).

Quando chiamata a giudicare sulla legittimità di atti di censura, da una parte la Corte ha sottolineato che chi pratica una religione deve tollerare e accettare che altri possano rifiutarla o che si diffondano dottrine contrarie ai suoi precetti. Dall’altra però, rifacendosi al compito dello Stato di assicurare ai credenti il pieno godimento pacifico dei diritti legati alla libertà di coscienza, ha giudicato come dannosi e compromettenti per lo spirito di tolleranza delle società democratiche tutti quegli atti che ridicolizzano il sentimento religioso. In sintesi: la censura è legittima se mira a proteggere l’armonia sociale. Non lo è però se limita dibatti importanti, impedendo a chi scrive in modo adeguato, e in qualità di storico e giornalista, di dire la propria. (Corte europea dei diritti dell'uomo: sentenza Otto−Preminger−Institut c. Austria, 20.09.1994; Giniewski c. Francia, 31.01.2006).

Puntualizzando come la libertà religiosa si sostanzia in un profilo interiore ed in un profilo di manifestazione esterna, connaturato alla fede stessa e che può spingersi sino al tentare di convincere gli altri, la Corte ha inoltre stabilito che non il “proselitismo”, quanto l’abuso di proselitismo è da considerarsi illecito. Pratiche quali l’offerta di vantaggi materiali o sociali oppure l’esercizio di pressioni improprie su persone in stato di pericolo o bisogno, o ancora l’impiego di violenza o tecniche di lavaggio del cervello per ottenere la conversione, non sono quindi compatibili con il rispetto della libertà di pensiero, coscienza e religione (Corte europea dei diritti dell'uomo, Kokkinakis c. Grecia, sentenza del 25.05.1993).

Altrettanto spinosa è la questione dei simboli religiosi, che mette in gioco innanzitutto il significato di laicità dello Stato. Talmente spinosa che in alcuni paesi, come l’Italia, si è risolta in un walzer di tribunali, e in un dibattito politico che non stenta ancora a stemperarsi per lasciare spazio, dopo futili urla, ad una seria e profonda riflessione. È il caso del crocefisso: dopo aver sollevato nel 2004 il dubbio sulla compatibilità tra principio di laicità dello Stato e i regolamenti per l'affissione del crocifisso nelle aule, nel 2005 il TAR del Veneto ne ha sottolineato il valore universale di accettazione e rispetto per ogni essere umano. Così come per il Consiglio di Stato, il crocefisso affermerebbe e confermerebbe il principio di laicità, ancor più in un momento storico di tumultuoso incontro con altre culture in cui è indispensabile, per evitare lo scontro, riaffermare anche simbolicamente la nostra identità. (TAR Veneto, I Sezione, ordinanza n. 56/2004; TAR Veneto, III Sezione, sentenza n. 1110/2005; Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza n. 556/2006).

Un paese che promuove e mira alla pace, piuttosto che invitare al dialogo, deve trincerarsi di fronte all’altro per prevenire lo scontro? Bizzarra come idea. Così come bizzarro è il fatto che “l’altro” in questione non è un esercito, ma una cultura.

Ancor più delicata è invece la questione del velo. La CEDU è stata chiamata ad esprimersi più volte su casi riguardanti la restrittiva legislazione di un paese, la Turchia, che a fronte di una Costituzione che stabilisce una Repubblica secolare e laica, deve far fronte ad una popolazione principalmente musulmana e ad una preoccupante crescita del fondamentalismo islamico. In molti casi in cui cittadini turchi hanno fatto appello alla Corte di Strasburgo contro lo stato, accusato di limitare la libertà di espressione vietando il velo, il giudice ha dato ragione alla necessità di preservare l’ordine e la sicurezza pubblici, ma anche la laicità dello Stato, connaturata ad un sistema democratico fondato sullo stato di diritto.

Da qui, il respingimento delle richieste di Karaduman o di Sahin, entrambi studentesse, contro la sentenza della Corte costituzionale turca che stabiliva l’incostituzionalità di una legge che autorizzava gli studenti delle scuole superiori a portare il velo. La Corte ha dato ragione allo Stato e riconosciuto che indossare il velo avrebbe potuto contribuire a creare dei conflitti sociali, costituendo una pressione su coloro che non sono praticanti o che aderiscono ad un’altra religione.

Ritenendo che lo stato non deve rimuovere le cause delle tensioni eliminando il pluralismo, ma assicurando che i gruppi in competizione siano tra loro tolleranti, la Corte ha concluso per la non violazione da parte della Turchia dell'art. 9 CEDU, in quanto il velo costituisce una manifestazione esteriore (se pur pacifica) molto forte ed evidente di un credo religioso, che rischia di compromettere il mantenimento dell'ordine pubblico in un paese come la Turchia, laico, ma a maggioranza musulmana, e con un movimento politico estremista che vuole imporre i suoi simboli religiosi e una società fondata sulla sharia.

In linea di massima quindi, la CEDU riconosce l’importanza della libertà di religione e di coscienza, ma anche il bisogno, in certi casi, di limitare la loro manifestazione, se rischia di compromettere la sicurezza. La libertà di religione ha quindi un carattere non assoluto, nell’alveo del quale opera il margine di discrezionalità dello Stato. La questione è allora una: se limitare la libertà religiosa può essere, anche se non condivisibile, quanto meno comprensibile nel contesto della Turchia di fronte alla minaccia del fondamentalismo, lo stesso può dirsi del contesto europeo? Alla luce del fatto che la stima del numero di donne che portano il burqa in Francia oscilla tra un minimo di quattrocento a un massimo di duemila su una popolazione di 65 milioni di persone, sulla risposta è lecito dubitare.



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